Art. 7.
(Concessione di indulto).

      1. È concesso indulto per le pene detentive non superiori a due anni e per le pene pecuniarie non superiori a 10.000

 

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euro, sole o congiunte alla pena detentiva, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla presente legge.
      2.  L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca.
      3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
      4. Non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo l51 del codice penale.